payback
27 Ottobre 2026In vista del pronunciamento del Consiglio di Stato, il costituzionalista Giuseppe de Vergottini analizza i possibili profili di illegittimità della nuova disciplina sul payback

Il payback dei dispositivi medici potrebbe tornare al centro di nuove questioni di legittimità costituzionale dopo le modifiche normative introdotte nel 2025. In vista del pronunciamento del Consiglio di Stato sul contenzioso relativo al periodo 2015-2018, Giuseppe de Vergottini, professore emerito di Diritto costituzionale all'Università di Bologna, individua due possibili criticità: il rischio che un contributo concepito come temporaneo assuma carattere strutturale e il collegamento tra la riduzione degli importi dovuti dalle imprese e la rinuncia alla tutela giudiziaria.
In un intervento pubblicato sul Sole 24 Ore, de Vergottini osserva che il quadro normativo è cambiato rispetto a quello esaminato dalla Corte costituzionale nel 2024 e dal Tar Lazio. Il decreto-legge 95/2025, adottato nell'agosto dello scorso anno, avrebbe introdotto, secondo il costituzionalista, elementi che richiedono una nuova valutazione anche alla luce del diritto europeo.
Nel 2024 la Corte costituzionale aveva riconosciuto la legittimità del payback, evidenziandone tuttavia alcune criticità. Secondo la ricostruzione di de Vergottini, uno degli elementi considerati nel bilanciamento tra esigenze di finanza pubblica e libertà di iniziativa economica delle imprese era proprio la natura eccezionale e temporanea del meccanismo, riferito a un periodo circoscritto.
La disciplina del 2025 prevede invece la possibilità di utilizzare somme versate in eccedenza anche per gli scostamenti dai tetti di spesa successivi al 2018. Una previsione che, secondo il costituzionalista, potrebbe configurare una prosecuzione del meccanismo oltre il periodo originariamente considerato dalla Consulta. In questa prospettiva, un contributo giustificato dalla sua temporaneità rischierebbe di trasformarsi in un onere continuativo per le imprese, sollevando nuovi interrogativi rispetto agli articoli 23, 53 e 41 della Costituzione.
Il secondo profilo riguarda le condizioni previste per la definizione degli importi dovuti. La normativa del 2025 consente alle imprese di versare il 25% della somma originaria, subordinando però tale possibilità alla rinuncia al contenzioso già avviato o da avviare.
De Vergottini richiama, a questo proposito, la sentenza n. 139/2024 della Corte costituzionale, che aveva ritenuto necessario attribuire carattere generale alla riduzione dell'onere, senza collegarla alla scelta delle imprese di rinunciare alle controversie. La nuova disciplina, secondo il professore, ripropone quindi interrogativi sul rispetto del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
L'analisi si estende anche al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tra i possibili profili critici vengono indicati la prevedibilità degli oneri imposti alle imprese, la proporzionalità della misura rispetto agli obiettivi perseguiti e il rispetto dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione.
In questo quadro, de Vergottini non esclude che la controversia possa arrivare anche all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea, attraverso un eventuale rinvio pregiudiziale. Si tratta di una possibilità prospettata nell'intervento, non di un procedimento già avviato.
Il prossimo pronunciamento del Consiglio di Stato assume quindi particolare rilievo per verificare gli sviluppi del contenzioso alla luce delle modifiche normative intervenute. Secondo il costituzionalista, la questione non riguarda soltanto l'entità delle somme richieste alle aziende, ma anche la natura e la durata di un meccanismo che incide sull'attività economica delle imprese operanti nel Servizio sanitario nazionale.
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