Login con

Oblio oncologico

19 Gennaio 2026

Oblio oncologico, Ivass: stop ai dati sanitari nei contratti assicurativi

Un provvedimento IVASS attua la legge contro la discriminazione delle persone guarite da tumore


oblio oncologico tastiera

Le imprese di assicurazione non possono acquisire, né dal cliente né da altre fonti, informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell’assicurato, né sullo stato di salute dei familiari. Lo stabilisce il provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che dà attuazione all’articolo 2, comma 7, della legge 193/2023 contro la discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.

Il provvedimento chiarisce che tali informazioni non possono essere utilizzate nella fase precontrattuale né durante l’esecuzione del contratto, ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità dell’operazione, per esempio per stabilire l’entità della prestazione assicurata o eccepire la validità del rapporto.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Nei casi in cui informazioni sulle pregresse patologie oncologiche siano già state acquisite, queste non possono essere utilizzate e devono essere cancellate. I distributori devono garantire che la cancellazione avvenga in modo effettivo e su ogni supporto informatico o cartaceo.

È previsto inoltre l’obbligo di cancellare le informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico. La certificazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di ricezione. Il provvedimento prevede che, al momento della stipula del contratto, i distributori forniscano un’informativa specifica sul diritto all’oblio oncologico, da ripetere in sede di rinnovo nei casi in cui l’informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovi dati sanitari.

Le nuove regole si applicano ai prodotti assicurativi vita, multirischio, di investimento assicurativo e danni. Restano esclusi i prodotti di responsabilità civile auto, per i quali l’informazione sulla patologia oncologica è considerata irrilevante.

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Youtube! Seguici su Linkedin! Segui il nostro Podcast su Spotify!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

11/09/2026

Agenas pubblica in consultazione le linee di indirizzo per integrare i servizi di telemedicina delle farmacie convenzionate nella rete territoriale

11/09/2026

Le organizzazioni della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e PTA contestano il mancato confronto con i professionisti: "Prima di ogni assetto, prima di ogni delibera, viene la sicurezza delle...

11/09/2026

I dati 2025 sui nati nel 2023 evidenziano forti differenze territoriali. La Commissione di albo nazionale: "La prevenzione non può essere un diritto diverso a seconda del territorio"

11/09/2026

Via libera a nuove risorse per i 18 centri della Rete italiana screening polmonare e per le attività del Registro nazionale tumori.

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top