Oblio oncologico
19 Gennaio 2026Un provvedimento IVASS attua la legge contro la discriminazione delle persone guarite da tumore

Le imprese di assicurazione non possono acquisire, né dal cliente né da altre fonti, informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell’assicurato, né sullo stato di salute dei familiari. Lo stabilisce il provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che dà attuazione all’articolo 2, comma 7, della legge 193/2023 contro la discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.
Il provvedimento chiarisce che tali informazioni non possono essere utilizzate nella fase precontrattuale né durante l’esecuzione del contratto, ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità dell’operazione, per esempio per stabilire l’entità della prestazione assicurata o eccepire la validità del rapporto.
Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Nei casi in cui informazioni sulle pregresse patologie oncologiche siano già state acquisite, queste non possono essere utilizzate e devono essere cancellate. I distributori devono garantire che la cancellazione avvenga in modo effettivo e su ogni supporto informatico o cartaceo.
È previsto inoltre l’obbligo di cancellare le informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico. La certificazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di ricezione. Il provvedimento prevede che, al momento della stipula del contratto, i distributori forniscano un’informativa specifica sul diritto all’oblio oncologico, da ripetere in sede di rinnovo nei casi in cui l’informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovi dati sanitari.
Le nuove regole si applicano ai prodotti assicurativi vita, multirischio, di investimento assicurativo e danni. Restano esclusi i prodotti di responsabilità civile auto, per i quali l’informazione sulla patologia oncologica è considerata irrilevante.
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