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26 Maggio 2023

Dl semplificazioni pronto per le Camere, ecco le misure chiave del testo

Primo, le ricette si dematerializzano per sempre, il medico le prescrive e il paziente le ottiene in farmacia senza mostrare la carta ma solo un numero d’ordine sul telefonino. Secondo, arrivano le ricette con ripetizione automatica della durata di un anno per i malati cronici: il medico effettua la prescrizione a carico del servizio sanitario e il farmacista dispensa ogni 30 giorni il dosaggio mensile


Dl semplificazioni pronto per le Camere, ecco le misure chiave del testo

Primo, le ricette si dematerializzano per sempre, il medico le prescrive e il paziente le ottiene in farmacia senza mostrare la carta ma solo un numero d’ordine sul telefonino. Secondo, arrivano le ricette con ripetizione automatica della durata di un anno per i malati cronici: il medico effettua la prescrizione a carico del servizio sanitario e il farmacista dispensa ogni 30 giorni il dosaggio mensile. Terzo, arriva la ricetta dematerializzata anche per i farmaci di fascia C a carico del cittadino. Sono tre misure chiave contenute nella legge Delega sulle semplificazioni che il Governo ha licenziato a fine settimana scorsa e che sta per approdare alle camere. Obiettivo: accelerare i procedimenti amministrativi per conseguire gli obiettivi di riforma della pubblica amministrazione indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottando non più quest’anno ma entro il 31 agosto 2024, misure in grado di facilitare ai cittadini i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed a pazienti e disabili l’accesso a farmaci, ausili e pratiche.

Per i medici di famiglia. All’articolo 7 c’è la ricetta valida un anno per la cura di patologie croniche: il medico può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili in un massimo di 12 mesi. In quel lasso di tempo, può modificare la terapia per ragioni di appropriatezza prescrittiva o sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione. Al momento della dispensazione, il farmacista –informato l’assistito sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali – consegnerà un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di cura, in relazione alla posologia indicata. Il farmacista monitorerà l’aderenza alla terapia e ove rilevi difficoltà nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnalerà le criticità al medico per le valutazioni di competenza. Un decreto in estate definirà ulteriori modalità applicative. All’articolo 6 seconda previsione per il mmg: in tutte le ricette non ripetibili, anziché come oggi inserire per motivi di privacy il solo codice fiscale, dovrà inserire il nominativo del paziente ovvero, solo “su richiesta di quest’ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome”. La norma più importante di tutte conferma per sempre la dematerializzazione delle ricette Ssn aggiungendo un articolo 50 bis al DL 269/03 e prevedendo la dematerializzazione anche per i farmaci di fascia C a carico del cittadino, per i quali il mmg riporterà sul modello online codice fiscale, prestazione e data della ricetta, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità/non ripetibilità dell'erogazione. Il medico potrà stampare la ricetta e consegnarla al paziente o in alternativa rilasciare a quest’ultimo il numero di ricetta elettronica. Infine, sulla terapia del dolore cambia la nota che il 14 maggio 2020 ammise alla prescrizione dematerializzata i farmaci a base di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla tabella D dei medicinali e tra essi quelli all’allegato III bis, tutti già a carico SSN. La nuova norma prevede per i soli farmaci in allegato III bis (terapia del dolore) che il farmacista annoti sempre nome cognome e fotocopia della carta d’identità dell’acquirente e tenga i dati 2 anni dal giorno dell'ultima registrazione per dimostrare la liceità della dispensazione. I farmacisti non dovranno più riportare data di spedizione e prezzo dei medicinali su tutte le ricette che spediscono ma solo su quelle relative a “medicinali allestiti in farmacia”.

Cittadini e disabilità –Si prevede una gestione comune delle banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell'ambito dei percorsi di assistenza domiciliare (flusso SIAD) rispettando le norme in materia di privacy. I soggetti con disabilità saranno esonerati dal girare alla Pa documenti già presenti nelle piattaforme o nel Fascicolo sanitario. Si evocano per loro modalità da introdurre con decreto per la “ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi” e “introduzione permanente di prescrizioni farmaceutiche digitali”. Si concentrano in unica banca dati i procedimenti dove si riconoscono le condizioni di invalido civile, sordo o cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima. Si potrà delegare la firma digitale per il rilascio di documenti di riconoscimento ed identità digitali “garantendo piena accessibilità ai relativi servizi”.

Carenza di farmaci. All’articolo 4 il governo annuncia che semplificherà la preparazione di medicinali allergeni e radiofarmaci se mancano alternative in commercio e varerà tariffe specifiche per autorizzare in commercio di questi farmaci. in caso di carenza di farmaci, per rendere più tempestiva la comunicazione e più agevole il rifornimento, si stabilisce che la comunicazione delle aziende all’Aifa di interruzione della commercializzazione di un medicinale andrà effettuata entro 2 mesi e non più 4 e sarà relativa alle singole confezioni (AIC a nove cifre) e non alla specialità così da consentire ai medici di valutare per tempo cosa prescrivere per proseguire la terapia. All’Aifa si dovrà specificare giusto forma farmaceutica, dosaggi e pack size. Ci sarà una sanzione più dura per chi omette in tutto o in parte le comunicazioni: l’Agenzia del Farmaco elencherà una "lista di medicinali critici" per i quali varrà la sanzione, i proventi di quest’ultima andranno ad iniziative di formazione sulla prevenzione delle carenze. Si amplia il novero dei siti di enti Pa che pubblicano le autorizzazioni alle immissioni in commercio e relativi documenti; la Camera ha aggiunto che chi chiede l’autorizzazione potrà accedere al portale imprese per inserire i documenti e monitorare in tempo reale l'iter.

TAG: SANITà GOVERNO

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