Governo e Parlamento
12 Maggio 2023 Il consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge delega sulle semplificazioni, con misure in materia di autorizzazioni farmaceutiche, ricette, banche dati sanitarie, ed agevolazioni per disabili e cronici. Ecco le novità più importanti
Il consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge delega sulle semplificazioni, con misure in materia di autorizzazioni farmaceutiche, ricette, banche dati sanitarie, ed agevolazioni per disabili e cronici. Le novità più importanti? Diventa definitiva la possibilità di prescrivere le ricette (anche in fascia C) elettronicamente senza rilasciare promemoria cartaceo all’assistito e si prolunga ad un anno la durata della validità della ricetta per i pazienti cronici.
Ricetta con ripetizioni automatiche - Il medico potrà indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco massimo di 12 mesi. Ove lo richiedano ragioni di appropriatezza potrà però sospendere la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia. Ma intanto il paziente che ha bisogno periodicamente di assumere lo stesso farmaco, o chi ne ha cura, non dovrà recarsi sempre dal dottore per la ricetta. Il farmacista consegnerà un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata. Nel farlo informerà l’assistito sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e poi monitorerà l’aderenza alla terapia: se rilevasse difficoltà nell’assunzione dei medicinali prescritti, lo segnalerà al medico. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto attuativo definirà i dettagli. Si valuta di estendere l’esenzione dal costo sul prodotto sostitutivo di un farmaco già esente: se un medicinale per cui non si paga il ticket non c’è, perché indisponibile o perché è presente diversa forma farmaceutica, il sostituto non si dovrebbe pagare.
Dalla disabilità al FSE - Si concentrano in unica banca dati tutti i procedimenti volti a riconoscere le condizioni di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima. Si prevede l’integrazione e la mutua leggibilità del fascicolo sanitario elettronico e dei dati contenuti negli archivi locali Inps, Inail etc, anche al fine di coordinare gli interventi di sostegno. Si mira infine semplificare le procedure di rilascio ed uso, anche con delega, di firma digitale e dei documenti di identità digitali.
All’articolo 5 si potenzia la gestione dei flussi dell’assistenza domiciliare (SIAD) che ad oggi includono solo dati su accessi ed interventi sanitari. E si allacciano a questi flussi “tutti i soggetti sanitari, sociosanitari e sociali che si occupano del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell'assistenza”, nel rispetto della privacy.
Carenze di farmaci – All’articolo 4 si chiede alle aziende produttrici di comunicare all’Agenzia del farmaco l’interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale non meno di due anziché quattro mesi prima (fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili o di sospensione della commercializzazione legata a motivi di sicurezza del prodotto). La comunicazione deve riguardare le singole confezioni così da consentire ai medici di valutare alternative da prescrivere ai pazienti. Si inaspriranno le sanzioni per le case inadempienti su medicinali “critici”; il ricavato andrà ad iniziative Aifa di formazione in materia.
Ricette dem e fascia C - Si stabilizza la procedura di prescrizione e dispensazione dematerializzata avviata nel 2020 con il decreto Cura-Italia. Il medico di famiglia prescriverà online anche medicine a carico del paziente riportando codice fiscale, prestazione e data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità o non ripetibilità della dispensazione.
Oppioidi - Nei medicinali soggetti a ricetta da rinnovare volta per volta il medico su richiesta del paziente potrà riportare o il codice fiscale o il nome e cognome. Pur prescritti online, per i farmaci in allegato 3 bis (terapia del dolore) il farmacista dispensatore annoterà in ricetta il destinatario ed acquisirà gli estremi dell’acquirente copiando documento di riconoscimento e conservando per 2 anni dal giorno dell'ultima registrazione, copia della ricetta così da dimostrare la liceità dell’operazione. I farmacisti non dovranno più riportare data di spedizione e prezzo dei medicinali su tutte le ricette che spediscono ma solo su quelle relative a “medicinali allestiti in farmacia.
Estetica ed odontoiatria - All’articolo 8 si consente all’odontoiatra di esercitare “le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”. Questa norma è però anche contenuta in un emendamento nel decreto-legge bollette già in fase di conversione ed approvazione alla Camera.
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