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Milleproroghe

11 Dicembre 2025

Milleproroghe in Cdm. Le nuove misure per personale e riforme sanitarie

Dalla non autosufficienza alle assunzioni flessibili: nel decreto atteso oggi in Cdm un pacchetto di proroghe che tutela i professionisti e rinvia scadenze chiave del Pnrr


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Il decreto Milleproroghe atteso oggi in Consiglio dei Ministri porta con sé un capitolo sanitario particolarmente atteso da medici e operatori. La bozza del provvedimento conferma infatti l’estensione dello scudo penale fino al 31 dicembre 2026, allungando la protezione introdotta in piena emergenza Covid e più volte chiesta dalle categorie professionali. Secondo il testo, la responsabilità penale di chi esercita una professione sanitaria sarà limitata ai soli casi di colpa grave per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia commesso in condizioni di grave carenza di personale. Una misura che il Governo inserisce in un quadro più ampio di proroghe dedicate al personale sanitario, nella consapevolezza delle criticità persistenti nei reparti e negli ospedali.

L’articolo 4 del decreto rimodula inoltre i tempi della riforma dei Punti Unici di Accesso (PUA) e della valutazione multidimensionale della non autosufficienza, tra i tasselli chiave del Pnrr in ambito socio-sanitario. Il decreto attuativo che dovrà definire criteri, composizione delle UVM e strumento nazionale di valutazione passa da 18 a 30 mesi, mentre l’avvio della sperimentazione slitta al 1° gennaio 2027, con implementazione nazionale dal 2028.

Il Milleproroghe introduce poi un pacchetto di estensioni che garantisce continuità alle misure emergenziali sul personale:

  • proroga al 2026 della possibilità per i medici abilitati di svolgere attività di raccolta sangue;
  • estensione dei requisiti agevolati per i concorsi in Medicina d’emergenza-urgenza, valorizzando l’esperienza maturata dal 2013;
  • conferma fino al 2026 della norma che consente ai professionisti dell’emergenza con requisiti pensionistici di ridurre l’orario anziché cessare il servizio;
  • sospensione delle incompatibilità per infermieri, ostetriche, professioni tecniche, riabilitative e della prevenzione;
  • possibilità per le Regioni di continuare per tutto il 2026 a conferire incarichi a specializzandi e personale sanitario non più in servizio, qualora siano stati reclutati con concorso e abbiano maturato almeno 18 mesi di attività;
  • prosecuzione fino al 2026 degli incarichi di lavoro autonomo ai laureati in Medicina abilitati e iscritti all’Ordine.

Restano valide, inoltre, fino al 31 dicembre 2026: le attività dei veterinari autorizzati nell’ambito della sorveglianza prevista dal Dlgs 136/2022; il limite anagrafico dei 68 anni per l’accesso agli elenchi nazionali e regionali dei direttori generali, amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari; i requisiti anagrafici per i concorsi dei dirigenti chimici.

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