Tariffe
11 Marzo 2026La Corte costituzionale respinge il ricorso del Governo contro una norma della Regione Siciliana sulle tariffe della specialistica ambulatoriale

Le Regioni possono fissare tariffe più alte rispetto ai valori nazionali per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale se l’aumento è finanziato con risorse proprie del bilancio regionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 9 marzo 2026, che ha dichiarato non fondate le censure del Governo contro l’articolo 6 della legge della Regione Siciliana n. 26 del 10 giugno 2025.
La norma regionale autorizzava per il 2025 uno stanziamento di quindici milioni di euro destinato ad aumentare le tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture private accreditate rispetto ai valori fissati dal decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024. L’intervento era motivato dall’esigenza di garantire l’equità di accesso alle prestazioni e la sostenibilità economica dell’offerta sanitaria.
Nel ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri sosteneva che la disposizione violasse i principi di coordinamento della finanza pubblica e gli obblighi connessi al piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione. Secondo la tesi dello Stato, l’aumento tariffario avrebbe dovuto essere sottoposto alla verifica preventiva dei tavoli tecnici di monitoraggio ministeriali e risultare compatibile con l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.
La Corte ha respinto questa interpretazione. Nella sentenza si ricorda che la normativa statale consente alle Regioni di fissare importi tariffari superiori a quelli nazionali, purché l’incremento resti a carico dei bilanci regionali. Il vincolo, chiarisce la Corte, serve a garantire che le risorse del Fondo sanitario nazionale restino destinate agli obiettivi di equilibrio finanziario e di attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
Nel caso esaminato, l’aumento tariffario previsto dalla legge siciliana è finanziato con entrate regionali autonome e non con risorse del Fondo sanitario. Per questo motivo non trova applicazione la procedura derogatoria che richiede la verifica preventiva dei tavoli di monitoraggio.
La Corte sottolinea inoltre che la disposizione regionale non introduce nuove prestazioni sanitarie ma riguarda prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza. L’intervento tariffario, quindi, rientra nell’ambito della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e nell’autonomia finanziaria riconosciuta dall’articolo 119 della Costituzione.
Con la stessa decisione la Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative alla copertura finanziaria della norma regionale e alle competenze statutarie della Regione Siciliana, ritenendo che il ricorso statale non fosse sufficientemente motivato su questi punti.
La sentenza chiarisce quindi che gli eventuali aumenti delle tariffe regionali per prestazioni sanitarie restano possibili quando sono sostenuti con risorse proprie delle Regioni e non incidono sulle risorse del Servizio sanitario nazionale.
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