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Fine vita

08 Gennaio 2026

Fine vita, ok della Consulta all’organizzazione regionale. Tagli su requisiti e procedure

La Corte costituzionale conferma l’impianto organizzativo della legge toscana sul suicidio assistito ma dichiara illegittime alcune norme su requisiti di accesso, extra-Lea e passaggi procedurali


flebo

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025, che disciplina le modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 sul suicidio medicalmente assistito, confermando però la legittimità dell’impianto organizzativo regionale. La decisione è contenuta nella sentenza n. 204/2025, depositata il 29 dicembre 2025. 

La Consulta ha ritenuto non fondate le censure del Governo sull’intera legge e sull’articolo 1, che individua le finalità di carattere organizzativo, riconducendo l’intervento regionale alla materia della tutela della salute e alla disciplina delle modalità operative del servizio sanitario. Sono state giudicate non fondate anche le contestazioni sull’istituzione delle commissioni multidisciplinari permanenti e sul coinvolgimento dei comitati etici, ritenuti coerenti con il quadro tracciato dalla giurisprudenza costituzionale. 

La Corte ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni specifiche. In particolare, è stato annullato l’articolo 2, che rinviava direttamente alle sentenze della Corte e alla legge n. 219/2017 per individuare i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo la Consulta, tale rinvio produce una indebita cristallizzazione in fonte regionale di principi che incidono sull’ordinamento civile e penale, ambito riservato alla competenza esclusiva statale. 

È stata inoltre dichiarata illegittima la parte dell’articolo 7, comma 2, che qualificava le prestazioni come un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza, in quanto la determinazione dei Lea spetta allo Stato. Resta invece valida la previsione relativa alla copertura finanziaria con risorse regionali. 

La Consulta ha poi colpito singoli passaggi procedurali. È stata eliminata la possibilità che la domanda sia presentata da un delegato. Sono stati dichiarati illegittimi alcuni termini e obblighi procedurali previsti negli articoli 5 e 6. È stato annullato anche il comma 3 dell’articolo 7, che consentiva al paziente di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, ritenuto concettualmente incompatibile con la natura del suicidio medicalmente assistito, che presuppone l’autosomministrazione del farmaco. 

Nel complesso, la Corte ribadisce che le Regioni possono disciplinare l’organizzazione sanitaria delle procedure, ma non possono fissare requisiti giuridici di accesso, incidere sulla qualificazione dei Lea né introdurre formule che producano effetti sull’ordinamento civile e penale. 

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