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25 Luglio 2023 Per il tribunale dei ministri di Brescia, che ha archiviato "per insussistenza dei reati" le posizioni del presidente della Lombardia Attilio Fontana, dell'ex assessore al Welfare Giulio Gallera e di altre 12 persone nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima fase della pandemia di Covid-19
Per il tribunale dei ministri di Brescia, che ha archiviato "per insussistenza dei reati" le posizioni del presidente della Lombardia Attilio Fontana, dell'ex assessore al Welfare Giulio Gallera e di altre 12 persone nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima fase della pandemia di Covid-19, sarebbe una "congettura priva di basi scientifiche" l'ipotesi di omicidio colposo contestata dalla procura di Bergamo.
"Manca del tutto la prova che le 57 persone, che sarebbero morte per la mancata estensione della zona rossa, rientrino tra le 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero stati se fosse stata attivata la zona rossa", scrive il collegio speciale, presieduto dalla giudice Mariarosa Pipponzi, nelle 34 pagine di ordinanza di archiviazione. Nemmeno il microbiologo Andrea Crisanti, nel suo studio teorico su quanto accaduto nella Bergamasca all'inizio dell'emergenza pandemica, viene osservato, "è stato in grado di rispondere circa il nesso di causa tra la mancata attivazione della zona rossa e la morte di persone determinate". Per questo, sottolineano i giudici, "la contestazione dell'omicidio colposo in relazione alla morte delle persone indicate in imputazione si basa quindi su una mera ipotesi teorica sfornita del ben che minimo riscontro", dal momento che "la possibilità di contrarre il virus tramite contatti con persone infettenon è mai stata esclusa neppure all'interno delle zone rosse".
Il tribunale dei ministri non ravvede neanche un nesso tra le condotte contestate a Fontana e ad altri (come la mancata proposta al Governo di istituzione della zona rossa, l'estensione della sorveglianza ai voli indiretti dalla Cina, la mancata verifica della dotazione dei Dpi, il censimento dei reparti di malattie infettive solo a partire dal 24 febbraio 2020 e la mancata verifica della formazione del personale sanitario) e la morte delle 57 persone e da questo punto di vista sottolinea che l'ipotesi di omicidio colposo "non è supportata neppure dalla consulenza Crisanti e si riduce a nulla più che a una congettura priva di basi scientifiche".
Per quanto riguarda l'ipotesi di reato di "epidemia colposa in forma omissiva non è configurabile", secondo i giudici, perché "in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni". Inoltre, "data la natura stessa della pandemia da Sars-CoV-2, che ha coinvolto l'intera umanità, sarebbe comunque irrealistico ipotizzare che la stessa sia stata cagionata, anche solo a livello nazionale o regionale, da asserite condotte omissive", come quelle contestate a Fontana, Gallera e gli altri.
Per i giudici "la dimostrazione empirica, ma inconfutabile, di tale assunto è data dal fatto tutti i Paesi sono stati colpiti dalla pandemia - sia quelli che hanno adottato misure più restrittive, tra cui l'Italia, sia quelli che hanno adottato misure meno restrittive - e quindi è un non senso affermare che, se fossero state adottate le misure asseritamente omesse, l'epidemia non si sarebbe verificata".
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