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16 Dicembre 2025

Cannabidiolo orale, il Consiglio di Stato congela la decisione del Tar. Le motivazioni

Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare la sentenza del Tar Lazio che confermava il decreto del Ministero della Salute sul CBD come medicinale stupefacente


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Il Consiglio di Stato ha accolto in sede cautelare il ricorso presentato da alcune imprese del settore della canapa industriale contro il decreto del Ministero della Salute che inserisce le composizioni orali a base di cannabidiolo (CBD) nella tabella dei medicinali stupefacenti, sospendendo l’esecutività della sentenza del Tar del Lazio che ne aveva confermato la legittimità.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, riconoscendo in particolare il rischio di un grave pregiudizio economico e occupazionale per le aziende ricorrenti derivante dall’immediata applicazione della sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato ha inoltre ravvisato la necessità di un più approfondito esame nel merito delle censure sollevate, anche con riferimento ai profili di diritto costituzionale ed eurounitario.

L’efficacia della decisione del Tar è stata pertanto sospesa e il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica di merito fissata per il 7 maggio 2026. Fino a quella data, le imprese coinvolte potranno proseguire la propria attività nelle more della decisione definitiva.

Il Tar del Lazio aveva ritenuto legittimo il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024, che qualificava le composizioni orali a base di CBD come medicinali stupefacenti sulla base del principio di precauzione. La decisione cautelare del Consiglio di Stato non entra nel merito della valutazione sanitaria del cannabidiolo, ma interviene sugli effetti immediati del provvedimento, rinviando ogni valutazione definitiva alla sentenza di merito.

Secondo i legali delle imprese ricorrenti, il provvedimento cautelare rappresenta un primo riconoscimento delle criticità giuridiche sollevate in relazione all’applicazione del principio di precauzione e al quadro normativo di riferimento del cannabidiolo.

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