sanità
03 Luglio 2024Quando va considerato ordinario e quando invece va visto come “di sostegno vitale”, su un malato terminale, un trattamento sostitutivo di funzioni vitali? Sul tema si pronuncia con un parere il Comitato nazionale per la bioetica
Quando va considerato ordinario e quando invece va visto come “di sostegno vitale”, su un malato terminale, un trattamento sostitutivo di funzioni vitali? Sul tema si pronuncia con un parere il Comitato nazionale per la bioetica guidato dal professor Angelo Luigi Vescovi. Approvato con 24 voti favorevoli, di cui 5 su posizione distinta e 10 voti convergenti su una risoluzione di minoranza, il parere risponde ad un quesito del Comitato etico territoriale dell’Umbria. Quest’ultimo si chiede come applicare la sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 e come spiegare ai pazienti quando le loro richieste di suicidio assistito possano essere accolte e quando no. La sentenza della Consulta afferma che l’aiuto al suicidio, stabilito dall’articolo 580 del codice penale, non può essere punito solo a precise condizioni. Il paziente, “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”, deve essere affetto “da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili”. Le sue condizioni (“perimetro di non punibilità”) e le modalità di esecuzione del proposito di suicidio devono essere state “verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
Il Comitato precisa che la Consulta non ha annullato l’articolo 580 del codice penale. Anzi, riconosce che quell’articolo mira a restringere al massimo il ricorso al suicidio assistito, con l’obiettivo di salvaguardare i più deboli. Ma la stessa Corte ammette che il ricorso al suicidio può essere esperito in alternativa a misure come la sedazione profonda. E chiede un ulteriore pre-requisito prima di rendere disponibile l’opzione: il paziente deve essere già stato coinvolto in un percorso di cure palliative. La stessa sentenza non dà invece una definizione analitica dei “trattamenti di sostegno vitale”. Prova dunque a darla il comitato: laddove i trattamenti ordinari sono orientati al miglioramento quali-quantitativo della sopravvivenza, i “TSV” nel sostituire una funzione vitale “sono orientati a rispondere a condizioni che mettono a rischio la vita in un arco di tempo breve o anche brevissimo, impiegano spesso tecnologie avanzate e procedure specialistiche, e possono implicare una forte invasività e continuità nel tempo”. Del che, “la loro sospensione provoca conseguenze fatali o comunque rapide”. Il comitato si orienta da una parte a restringere il TSV ai trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, e dall’altra ad escludere dall’impunità le situazioni in cui la gravità del quadro clinico si riduce “al solo fatto che la persona è tenuta in vita da uno specifico trattamento” (ad esempio alcuni disabili irreversibili). Sulla delimitazione forte dell’area di non punibilità concordano 19 membri, la maggioranza; in 5 sottolineano che Il legislatore potrebbe allargare la non punibilità ad ogni trattamento anche non così invasivo– senza il quale la morte di un paziente con sofferenze divenute intollerabili fosse comunque imminente. Più netta la posizione di una minoranza di dieci tra firmatari e aderenti: ricordano come, secondo la sentenza della Consulta e secondo la maggioranza delle società scientifiche, siano trattamenti di sostegno vitale ai sensi della legge 219/2017 sulle direttive anticipate anche idratazione e nutrizione artificiali.
Il presidente del Comitato Angelo Vescovi, docente di biologia al Link Campus di Roma, ad ADNKronos si dichiara “abbastanza soddisfatto” del lavoro svolto. «Si è raggiunta una maggioranza fortemente qualificata. Non ci si è limitati a fare un elenco di trattamenti sanitari di sostegno vitale, ma si è deciso di dare una serie di criteri atti a capire, per ogni singola situazione, se siamo di fronte a trattamenti di sostegno vitale. I punti qualificanti sono tre: la finalità, che individua i trattamenti integralmente sostitutivi di funzioni vitali non più ripristinabili; l’intensità, cioè la complessità dell'intervento che in genere implica procedure specialistiche, tecnologie avanzate, invasività; e la sospensione che, in un reale trattamento di sostegno vitale, provoca conseguenze fatali al paziente in un tempo tra il brevissimo e il breve. Combinando questi tre criteri si riescono ad identificare i trattamenti che svolgono la funzione di sostenere in vita il paziente».
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