Dispositivi medici
12 Maggio 2026Una sentenza della Corte di giustizia tributaria di Imperia esclude l’estensione ai medical device delle limitazioni fiscali previste per la promozione dei farmaci

La disciplina fiscale prevista per le spese promozionali delle aziende farmaceutiche non può essere estesa per analogia al settore dei dispositivi medici. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia con la sentenza n. 104/2026, depositata il 10 aprile 2026 e riportata da Italia Oggi.
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dalla Direzione provinciale di Imperia nei confronti di una società operante nel settore dei medical device. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato, ai fini Ires, Irap e Iva, la deducibilità di alcune spese sostenute dall’azienda per congressi, fiere di settore, attività pubblicitarie e rappresentanza.
Secondo l’Ufficio, tali costi avrebbero dovuto essere assoggettati alle limitazioni previste dall’articolo 36, comma 13, della legge n. 449/1997 e dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 289/2002, norme che disciplinano la deducibilità delle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per la promozione di medicinali e prodotti a uso farmaceutico.
In particolare, la prima disposizione limita al 20% la deducibilità dei costi relativi agli eventi congressuali governati da Aifa, mentre la seconda prevede l’irrilevanza fiscale degli oneri sostenuti per iniziative considerate illecite sotto il profilo amministrativo.
La tesi dell’amministrazione finanziaria si fondava anche sulla risposta a interpello n. 39/2023, secondo cui i dispositivi medici, incidendo sulla tutela della salute pubblica, dovrebbero essere sottoposti a una disciplina analoga a quella prevista per i farmaci.
La Corte ha però respinto questa interpretazione, richiamando il principio secondo cui le norme di carattere eccezionale non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Nella sentenza i giudici osservano inoltre che il quadro normativo dei dispositivi medici, disciplinato dal Regolamento Ue 2017/745 e dal decreto legislativo n. 137/2022, non contiene riferimenti analoghi alle limitazioni previste per la promozione dei medicinali.
Secondo quanto riportato da Italia Oggi, la Corte evidenzia anche che il sistema normativo attribuisce ad Aifa specifiche funzioni autorizzatorie con riferimento alle specialità medicinali, senza estendere automaticamente tali competenze al comparto dei dispositivi medici.
La decisione esclude quindi che, in assenza di una previsione normativa esplicita, possano essere negate la deducibilità e la rilevanza fiscale delle spese sostenute dalle aziende di dispositivi medici per attività promozionali e congressuali.
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