Governo e Parlamento
15 Maggio 2024Arriva il decreto che consente di certificare l’avvenuta guarigione da un tumore compilando un semplice modello. Nell’ambito della legge sull’oblio oncologico, chi paziente lo è stato d’ora in poi potrà esibire una carta che comprova che la malattia non si manifesta da più di 10 anni.
Arriva il decreto che consente – anche al medico di famiglia - di certificare l’avvenuta guarigione da un tumore compilando un semplice modello. Nell’ambito della legge sull’oblio oncologico, chi paziente lo è stato, per non restare svantaggiato negli iter burocratici, dall'accesso a un prestito o ad un mutuo o ad una polizza assicurativa vita, o ad un lavoro, un concorso o un’adozione, d’ora in poi potrà esibire una carta che comprova che la malattia non si manifesta da più di 10 anni. E se ha meno di 21 anni gli bastano 5 anni per certificarlo. La legge 193 del 7 dicembre 2023 dà diritto agli ex malati – se parti contraenti di un servizio bancario, assicurativo, o con un datore di lavoro – a non fornire informazioni né subire indagini sulla malattia pregressa. Anche se l’interlocutore sa che la malattia c’è stata, non può usarla per determinare condizioni contrattuali. Ma in che modo un assicuratore, poniamo, può ritenersi legittimato a porre la questione? E l’ex paziente come può dargli una risposta ai fini della fruizione del suo diritto? E come si calcola la decorrenza del tumore? Il decreto attuativo della legge sull’oblio oncologico, oggi all’attenzione congiunta dei ministri di Lavoro e Salute, prevede che il medico rilasci un certificato dove specifica che i requisiti per lasciarsi alle spalle la malattia ai fini burocratici sono stati maturati. Scaricabile su modello specifico, allegato al decreto, il certificato può essere redatto dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta, da un medico dipendente del Servizio sanitario specialista nella disciplina attinente la patologia di cui si chiede l’oblio, da una struttura pubblica o privata convenzionata. Lex paziente potrà allegare la documentazione con la data dell’ultimo trattamento farmacologico o dell’intervento chirurgico risolutivo dalla quale far decorrere la guarigione dalla malattia (ovviamente non ci devono essere state recidive). Un secondo allegato è il facsimile per fare richiesta a medico o struttura così da ottenere il certificato.
In Italia almeno un milione di guariti da un tumore sarebbe esposto a discriminazioni che la legge 193/23 potrà evitare. Ma non è questa delle certificazioni la sola notizia da sapere. Infatti, l’oblio oncologico è ammesso dopo 10 anni nell’adulto e dopo 5 nell’under 21 solo per alcuni tumori – quelli trattati in stadio più avanzato o recidivati – ma ci sono altri tumori per i quali i termini sono stati ridotti da un secondo recente decreto attuativo, sostenuto dalle organizzazioni dei pazienti e importante per il medico certificatore. Detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile scorso, elenca le diagnosi per le quali il diritto all’oblio matura in tempi ridotti. Per “dimenticare” la malattia ovunque – nei contratti, nelle assunzioni, negli iter di adozione – basta un anno dalla fine del trattamento per i tumori del colon retto trattati allo stadio I, a qualunque età alla diagnosi, e ne bastano sette per lo stadio II e III dopo i 21 anni. Per i tumori della mammella allo stadio I e II a qualunque età basta un anno dalla fine del trattamento, e così per i tumori del testicolo. Per il collo dell’utero dopo i 21 anni bastano 6 anni, per il corpo dell’utero 5 anni. Per i tumori della tiroide nelle donne prima dei 55 anni e negli uomini prima dei 45 anni basta un solo anno, per i linfomi di Hodgkin diagnosticati prima dei 45 anni bastano 5 anni e così per le leucemie a qualunque età, per il melanoma ci vogliono 6 anni. Lo stesso decreto stabilisce che, ove necessario, l’elenco sia aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.
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