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23 Luglio 2024

Spesa sanitaria, la Sardegna può spendere oltre i limiti nazionali. La sentenza

La sentenza 41 della Corte Costituzionale piomba come un fulmine sul governo e anche sul decreto liste d’attesa. Che a livello nazionale, ritoccando la Finanziaria 2024, consente per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati un incremento di spesa entro il 2% quest’anno ed entro il 4% il prossimo anno


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I tetti di spesa in sanità non si applicano alle regioni a statuto speciale. Lo dice la Corte Costituzionale. Certo, deve trattarsi di regioni che si auto-finanziano la sanità con risorse dei residenti. La Sardegna è tra queste. E pertanto è autorizzata a spendere fino al 40% in più, presso gli ambulatori privati, per fare fronte alle liste d’attesa. Ovviamente, se rispetta il pareggio di bilancio. La sentenza 41 della Corte Costituzionale piomba come un fulmine sul governo e anche sul decreto liste d’attesa. Che a livello nazionale, ritoccando la Finanziaria 2024, consente per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati un incremento di spesa entro il 2% quest’anno ed entro il 4% il prossimo anno, il 5% dal 2026. La Regione Sardegna però con la sua Finanziaria 2024 (legge regionale 21/2023) si è autorizzata uno sforamento del 40%, dieci volte tanto.

La posizione del Governo
L’articolo 5 comma 1, nel mirino del governo, era stato annunciato a metà anno dalla legge 9/23 all’articolo 56: essendo a statuto speciale, la Regione, “in quanto provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria”, si titolava a spendere "anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica". Detto, fatto, all’articolo 5 comma 1 a fine anno la legge 21 recita: “Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011". Le due misure sono state impugnate dal Consiglio dei Ministri. Ironia della sorte, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli che è il relatore del disegno di legge sull’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Secondo il governo, “talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di (…) tutela della concorrenza e della salute, violano gli articoli 3, 5, 9, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), p) ed s), e terzo comma, e 120 della Costituzione".

Che cosa ha detto la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 41 ha ritenuto legittime le disposizioni della Regione Sardegna. Difatti, “con riguardo ai vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale, seppure la Corte sia costante nel ritenere che essi si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale e che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di specie, non si utilizzano per la Regione autonoma Sardegna che provvede integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio sardo e l’assenza di condizioni che possano far ritenere di non poter applicare il predetto principio (ossia la sottoposizione a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria o la compromissione dei livelli essenziali delle prestazioni) comporta che lo Stato non possa intervenire con norme di coordinamento finanziario che incidano sulla competenza regionale nella allocazione della spesa sanitaria”. 

TAG: SPESA SANITARIA

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