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28 Luglio 2026

Sanità accreditata, nuovi accordi possono chiudere i ricorsi sui budget

Il Tar Toscana ha dichiarato estinto un giudizio dopo la ridefinizione consensuale dei rapporti economici tra amministrazione sanitaria e struttura privata


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La stipula di nuovi accordi tra amministrazione sanitaria e struttura privata accreditata può determinare la rinuncia al ricorso contro i provvedimenti di budget e la conseguente estinzione del giudizio. Lo ha affermato il Tar Toscana, Firenze, Sezione II, con la sentenza n. 981/2026.

La vicenda riguarda l’impugnazione degli atti con cui erano stati definiti il budget annuale e quello infrannuale per prestazioni sanitarie erogate da una struttura accreditata in regime di radioterapia. Il ricorso contestava, in particolare, la limitazione delle risorse destinate alle prestazioni rese a pazienti non residenti.

Nel corso del processo le parti hanno concluso nuovi accordi contrattuali riconducibili all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992. La sopravvenuta ridefinizione dei rapporti ha portato la struttura a rinunciare al ricorso e a chiedere la compensazione delle spese, richiesta alla quale ha aderito la controparte pubblica.

Il tribunale ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), del Codice del processo amministrativo, prendendo atto della rinuncia e della definizione consensuale del rapporto.

La decisione si inserisce nel contenzioso relativo all’accreditamento istituzionale, nel quale la determinazione del budget rappresenta il punto di raccordo tra programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica e capacità erogativa delle strutture private accreditate.

Il provvedimento di assegnazione delle risorse, pur espressione della potestà amministrativa, resta infatti collegato alla successiva fase negoziale, nella quale vengono definiti volumi, tetti di spesa e condizioni economiche delle prestazioni.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, la conclusione di un nuovo assetto convenzionale durante il giudizio può rendere non più necessario l’accertamento giurisdizionale sul precedente atto di programmazione, quando le parti abbiano ridefinito consensualmente i contenuti del rapporto.

Il budget sanitario non viene quindi considerato come un atto isolato di determinazione finanziaria, ma come parte di una sequenza di provvedimenti e accordi tra amministrazione sanitaria e soggetti accreditati.

La controversia richiama anche il tema della modulazione delle risorse in base alla residenza degli assistiti, connesso alla mobilità sanitaria e alla distribuzione territoriale della spesa. Nel caso esaminato, tuttavia, il giudizio si è concluso senza una decisione sul merito, in seguito alla rinuncia derivante dai nuovi accordi tra le parti.

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