Bonus psicologo
09 Aprile 2025È pronto lo schema di decreto per il bonus psicologo. Per il 2024 sono previsti 12 milioni di euro, che scendono a 9,5 milioni per il 2025. La distribuzione tra regioni e province autonome avverrà in parte sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard e in parte in base a criteri reddituali

È all’esame della conferenza Stato Regioni lo schema di decreto del ministero della Salute del bonus psicologo, di concerto con quello dell’economia, che disciplina le modalità di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome e introduce alcuni correttivi per ottimizzarne l’impiego. Per il 2024 sono previsti 12 milioni di euro, che scendono a 9,5 milioni per il 2025. La distribuzione tra regioni e province autonome avverrà in parte sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard e in parte in base a criteri reddituali, definiti attraverso le attestazioni Isee. Le domande andranno presentate in via telematica all’Inps, nel termine che l’Istituto renderà noto, e saranno accolte secondo l’ordine cronologico di inoltro.
Posso usufruire del bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nelle condizioni di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiamo comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop). Il Cnop dovrà poi trasmettere all'Inps l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa.
Il bonus è riconosciuto una sola volta, a favore di persone con un reddito Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Al fine di sostenere le persone con Isee più basso, il beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce Isee:
- Isee inferiore a 15.000 euro, fino a 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 1.500 euro a beneficiario;
- Isee tra 15.000 e 30.000 euro, fino a 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 1.000 euro a beneficiario;
- Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro, fino a 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 500 euro a beneficiario.
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