Deblistering
16 Ottobre 2026Dal 15 ottobre sono in vigore le linee nazionali sul riconfezionamento personalizzato dei medicinali

Sono entrate in vigore il 15 ottobre 2026 le nuove linee di indirizzo nazionali per il servizio di accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. Il decreto del Ministero della Salute dell'11 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre, definisce requisiti e procedure per lo sconfezionamento e il riconfezionamento dei medicinali in dosi personalizzate, con l'obiettivo di favorire l'aderenza terapeutica, soprattutto nei pazienti cronici e fragili.
Il provvedimento stabilisce un quadro nazionale di riferimento per l'erogazione del servizio, noto anche come deblistering, nel rispetto delle competenze regionali. Le linee di indirizzo costituiscono standard minimi comuni, mentre l'organizzazione del servizio in ambito convenzionale è demandata ad appositi Accordi Integrativi Regionali.
Il ruolo delle Regioni nell'organizzazione del servizio
Gli accordi regionali sono chiamati a disciplinare gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio di accesso personalizzato ai farmaci nell'ambito della convenzione con le farmacie.
Alle Regioni compete inoltre il monitoraggio della diffusione del servizio sul territorio. Le farmacie che intendono avviare l'attività devono darne comunicazione all'autorità territoriale competente.
Il decreto definisce quindi le condizioni nazionali per lo svolgimento dell'attività, ma non introduce automaticamente un modello uniforme di organizzazione e remunerazione del servizio in tutte le Regioni.
Collaborazione tra medici e farmacisti
Il servizio consiste nella predisposizione di confezionamenti personalizzati di medicinali già acquisiti dal paziente, per facilitarne la corretta assunzione secondo lo schema terapeutico.
L'attività è svolta dal farmacista, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, su richiesta del paziente o di un soggetto legittimato.
Il farmacista deve verificare la fattibilità e la sicurezza dell'allestimento, sulla base delle caratteristiche dei medicinali e dello schema terapeutico. Può richiedere chiarimenti al medico curante e deve informare periodicamente il medico di riferimento sulla regolarità dell'assunzione dei farmaci.
La responsabilità dell'organizzazione complessiva del servizio spetta al farmacista direttore, mentre il farmacista che esegue l'allestimento risponde della corretta preparazione delle dosi.
Requisiti di sicurezza e tracciabilità
Le linee nazionali prevedono procedure documentate per identificare il paziente, registrare i medicinali utilizzati e garantire la tracciabilità delle operazioni, comprese le informazioni su lotti, scadenze e condizioni di conservazione.
Il servizio può riguardare medicinali in formulazioni solide per uso orale. Sono esclusi i farmaci antineoplastici e le forme farmaceutiche fisicamente instabili. Per gli stupefacenti restano applicabili gli obblighi previsti dalla normativa di settore.
L'attività deve essere svolta nella farmacia che ha in carico il paziente, utilizzando i medicinali da essa dispensati. Non può essere suddivisa tra operatori diversi né affidata a intermediari.
Il nuovo quadro nazionale si inserisce nella disciplina della farmacia dei servizi e individua le condizioni per l'accesso personalizzato ai medicinali. La definizione degli aspetti organizzativi ed economici in ambito convenzionale resta affidata agli accordi regionali.
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