Personale sanitario
22 Luglio 2025La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 73/2024, nella parte in cui attribuisce ai ministri della Salute e dell’Economia il potere di approvazione dei piani triennali regionali relativi al fabbisogno di personale sanitario

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 73/2024, nella parte in cui attribuisce ai ministri della Salute e dell’Economia il potere di approvazione dei piani triennali regionali relativi al fabbisogno di personale sanitario.
Secondo la Consulta, la disposizione viola la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e la competenza residuale regionale in tema di organizzazione dei servizi. I piani, si legge nella motivazione, sono strumenti funzionali a pianificare e organizzare le risorse umane del Servizio sanitario nazionale in coerenza con i vincoli finanziari, ma rientrano nella sfera di autonomia delle Regioni.
La Corte ha inoltre giudicato incostituzionale anche l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, laddove prevede la verifica di congruità da parte dei ministri delle misure regionali di compensazione economica necessarie per incrementare la spesa del personale. Tale verifica è stata ritenuta un’ingerenza nei profili organizzativi e contabili di esclusiva competenza delle Regioni.
È stato invece ritenuto conforme alla Costituzione l’articolo 5, comma 2, primo periodo, che introduce l’adozione di una metodologia nazionale per il calcolo del fabbisogno. Tale strumento – ha precisato la Corte – è basato su dati regionali e non limita l’autonomia decisionale locale.
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