Medicina
29 Giugno 2023 Avrà invertito l’onere della prova, limitato il perimetro della colpa grave, posto un tetto ai risarcimenti e paletti alle rivalse di Asl ed ospedale sul medico. Ma la legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria sta deludendo. A spiegare perché ad esempio ancora non vediamo il decreto attuativo sulle nuove polizze, è un documento firmato da medici legali, rappresentanti di aziende sanitarie
Avrà invertito l’onere della prova, limitato il perimetro della colpa grave, posto un tetto ai risarcimenti e paletti alle rivalse di Asl ed ospedale sul medico in caso di condanna per danni al paziente. Ma la legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria sta deludendo. A spiegare perché ad esempio ancora non vediamo il decreto attuativo sulle nuove polizze, è un documento firmato da medici legali, rappresentanti di aziende sanitarie - tra cui la Presidente di Federsanità Anci Tiziana Frittelli- ed esperti del mondo assicurativo (tra cui il co-Dg ANIA Umberto Guidoni) coordinati dalla Società Scientifica Melchiorre gioia. Presentato dal senatore Antonio Guidi, responsabile del dipartimento di Disabilità ed Equità sociale di Fratelli d’Italia, il “paper” denuncia: “la legge ha portato a un anomalo ricorso alle “analoghe misure” (cioè la gestione in proprio del rischio da parte delle aziende ndr) che ha accentuato il già forte calo nella raccolta dei premi”.
Autoritenzione-boom nelle Asl - Due dati: le strutture pubbliche assicurate si sono ridotte da 1426 nel 2010 a 535 nel 2020 (dati IVASS); oggi, tra Asl ed ospedali i fondi di autoritenzione ammontano a circa il doppio della raccolta assicurativa, che invece è in calo, essendo passata da 740 milioni nel 2010 a 604 nel 2020. A togliere certezze è anche la carenza di dati statistici. In primo luogo, la legge 24 prevede l’alimentazione del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità. Nato nel 2009, il Simes riporta l’ultimo dato disponibile per questa gestione con data 2018, anno in cui le segnalazioni di eventi sono state appena 11.951 er le strutture pubbliche e 699 per le private. In secondo luogo, non è attuata la norma secondo cui strutture pubbliche e private devono rendere disponibili i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni.
La colpa medica - E veniamo ai professionisti. Per il primo quinquennio di applicazione della legge (2017-21) il Tribunale di Roma su 1380 accertamenti tecnici preventivi, registra la soccombenza di struttura e/o medico nel 65.3% dei casi. E su un totale di 1380 ATP, il sanitario è coinvolto direttamente nel 29.7% dei casi. Prima della legge andava allo stesso modo! Pur limitata a chirurgia plastica e giudizi civili, una pubblicazione che ha coinvolto alcuni Atenei italiani (Feola et al., A Five-Year Survey for Plastic Surgery Malpractice Claims in Rome, Italy, Medicina Kaunas 2021), attesta che nel 2012-2016, su 144 sentenze, la parte convenuta soccombeva nel 70.1% dei casi e il professionista era direttamente coinvolto nel 32.6%. E’ vero che la legge è intervenuta in maniera organica sul tema della sicurezza delle cure, ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa per la Rc verso terzi e verso prestatori d’opera per le strutture pubbliche e private, ha disciplinato l’obbligo di copertura per i sanitari, ha chiarito su responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è stata pensata per tutelare il diritto dei cittadini a essere risarciti ove ci siano dei reali profili di responsabilità di professionista o struttura. Ma servono correttivi.
Le richieste - Il gruppo di lavoro chiede in primo luogo alle aziende che autofinanziano in tutto o in parte il rischio di garantire, come fanno le assicurazioni, almeno la capienza del fondo di copertura. Serve inoltre razionalizzare i costi del danno non patrimoniale il cui peso, secondo alcuni studi (GenRe, Claims Focus giugno 2022), è clamoroso e comporta esborsi anomali rispetto al resto d’Europa, nove volte superiori alla Francia e sei alla Germania. Si chiede poi la costituzione di una sezione separata del ramo Responsabilità Civile Terzi che racchiuda tutte le polizze di Responsabilità Sanitaria e di definire un’imposizione fiscale differenziata per la sezione Responsabilità Sanitaria del Ramo RCT. Andrebbero espunti dalla Legge istituti tipici della RC Auto: azione diretta sull’assicuratore, inopponibilità di eccezioni contrattuali all’assicuratore e bonus malus. “Un eccesso di vincoli a carico degli assicuratori, peraltro non corrispondenti a una reale necessità, in mancanza di un obbligo a contrarre degli stessi, non solo non promuove la crescita del mercato ma potrebbe produrre un’uscita da parte dei pochi operatori esistenti”.
Ecm ed Alpi - Due paragrafi chiave interessano l’Ecm e la libera professione intramuraria. Nel primo caso bisogna riscrivere la misura che in caso di fabbisogno formativo rispettato per meno del 70% rende nulle o annullabili le polizze di medici & co, “non è accettabile che siano soggetti privati come le compagnie di assicurazione a sanzionare gli esercenti non in linea con gli obblighi formativi ECM in luogo di altri soggetti deputati. Inoltre, l’inefficacia delle polizze assicurative, oltre ad essere in contraddizione con l’obbligo assicurativo promosso dalla Legge andrebbe a penalizzare i pazienti vittime di malpractice”. E bisogna “intervenire perché le strutture cessino di essere rese contrattualmente responsabili per le attività svolte in regime di libera professione intramuraria”.
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