Governo e Parlamento
21 Aprile 2023 Misure importanti per l’approvvigionamento di preparati galenici in farmacia caratterizzano il disegno di legge sulla Concorrenza appena approvato in Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Il ddl, che diventerà legge quest’anno tenendo fede ad un appuntamento che da 15 anni l’Unione Europea chiede all’Italia di rispettare con puntualità
Misure importanti per l’approvvigionamento di preparati galenici in farmacia caratterizzano il disegno di legge sulla Concorrenza appena approvato in Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Il ddl, che diventerà legge quest’anno tenendo fede ad un appuntamento che da 15 anni l’Unione Europea chiede all’Italia di rispettare con puntualità (lo abbiamo fatto solo nel 2017 e nel 2022) contiene vari provvedimenti legati a target richiesti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR. Si va da un piano di sviluppo della rete elettrica nazionale all’introduzione dei "contatori intelligenti" per favorire il risparmio energetico; dai servizi di 'cold ironing' per razionalizzare l’uso dell’energia elettrica delle navi ormeggiate nei nostri porti alle disposizioni per promuovere la concorrenza nel gas naturale; dalle concessioni di commercio su aree pubbliche (e sui posteggi si consente agli attuali concessionari un rinnovo in via eccezionale per 12 anni) al riordino dei poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato-AGCM.
Poco fin qui si parla di sanità, se non per la presenza di una misura attinente alle preparazioni galeniche e ciò che può fare il farmacista. La misura interviene su un profilo anticoncorrenziale dell’attuale codice della proprietà industriale (dlgs 30/2005 art 68, comma 1, lettera c) dando al farmacista la possibilità di utilizzare principi attivi preparati industrialmente purché non siano estratti da prodotti industriali a loro volta autorizzati in commercio. Il Codice prevedeva che i produttori non si opponessero “alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati”, purché non si utilizzassero principi attivi realizzati industrialmente. Fin qui, cioè, in caso di presenza in commercio di farmaci soggetti a diritto di brevetto, l’allestitore poteva realizzare un preparato galenico magistrale solo realizzando in via autonoma il principio attivo necessario. L’Autorità Garante della Concorrenza 8 anni fa aveva sottolineato come il vincolo posto al farmacista fosse poco congruo. Sempre quell’anno il Consiglio di Stato con sentenza 4257 aveva chiarito che il farmacista può anche rifornirsi sul mercato del principio attivo, se quest’ultimo è in commercio come materia prima, anziché metterlo a punto lui, e quindi procedere allestire il farmaco; certo non può estrarlo da un medicinale industrialmente prodotto e commercializzato, poiché già quello offre al paziente la possibilità di fruire della terapia prescritta. La relazione illustrativa al provvedimento prende atto di queste pronunce e sentenze, e del fatto che non emergono rischi per la salute del cittadino se si abroga il divieto di uso di principi attivi contenuti in farmaci industriali anche se già commercializzati come materia prima. Resta però il divieto al farmacista di usare nella preparazione di medicinali galenici principi attivi estratti con lo sconfezionamento di medicinali industriali presenti in commercio.
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